Incidente Auto

Cos'è il risarcimento diretto?
Il Risarcimento Diretto è la nuova procedura di risarcimento del danno che si applica ai sinistri verificatisi a partire dal 1° febbraio 2007 e che prevede l’obbligo per l’Assicurato-danneggiato, che ritenga di avere ragione anche solo parzialmente, di rivolgersi alla propria Compagnia di assicurazione per la liquidazione dei danni subiti.

Cosa fare in caso di sinistro
L’Assicurato coinvolto in un incidente (anche quando si ritiene totalmente responsabile o non ha subito danni) è tenuto, secondo la normativa vigente, a presentare denuncia alla propria Compagnia. È un consiglio prezioso utilizzare sempre il Modulo C.A.I. (Constatazione Amichevole di Incidente – Modulo Blu), che consente di semplificare l’iter per il risarcimento.
Se il Modulo non è disponibile al momento del sinistro, può essere compilato e sottoscritto successivamente.
È importante però che l’Assicurato raccolga almeno le seguenti informazioni:

  • Data dell’incidente
  • Nomi dei contraenti assicurati e dei conducenti
  • Targhe dei due veicoli coinvolti
  • Denominazione delle Compagnie e numeri di polizza
  • Descrizione delle circostanze e delle modalità dell’incidente
  • Generalità di eventuali testimoni (nominativi, indirizzi, telefoni)
  • Indicazione dell’eventuale intervento di Organi di Polizia

La denuncia da parte dell’assicurato-danneggiato potrà essere effettuata/inoltrata utilizzando, unitamente alla richiesta danni in caso di ragione anche solo parziale, il modulo di risarcimento diretto (vedi mod scaricabili: Modulo blu e Richiesta di risarcimento danni)

Dalla ricezione della richiesta di risarcimento decorrono i seguenti termini per la formulazione da parte della Compagnia di Assicurazione di una congrua offerta di risarcimento o della comunicazione dei motivi specifici per i quali non ritiene di fare un’offerta:

  • 30 giorni dalla ricezione della richiesta in caso di danni a cose e in presenza di una denuncia di sinistro sottoscritta da entrambi i conducenti coinvolti;
  • 60 giorni dalla ricezione della richiesta in caso di danni a cose e in presenza di una denuncia di sinistro sottoscritta dal solo danneggiato;
  • 90 giorni dalla ricezione della richiesta in caso di danni alla persona. Tale termine viene sospeso nel caso in cui il danneggiato rifiuti gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona.

Per maggiori informazioni e approfondimenti puoi consultare documento informativo ANIA.

Il risarcimento diretto si applica in caso di: 

  • collisione (urto) tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la R.C. Auto (anche ciclomotori muniti della targa ai sensi del D.P.R. 6 marzo 2006 n. 153);
  • sinistri avvenuti in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano;
  • veicoli a motore coinvolti immatricolati in Italia o Repubblica di San Marino o Città del Vaticano;
  • assenza di coinvolgimento di altri veicoli responsabili.

La procedura per il Risarcimento Diretto non si applica in caso di:

  • veicoli immatricolati all’estero o assicurati con una Compagnia avente sede all’estero non autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia;
  • veicoli non a motore, ciclomotori (non dotati di targa ai sensi del DPR 6/03/06, n. 153);
  • macchine agricole (come definite dall’art. 57 del Codice della Strada);
  • tram o mezzi circolanti su rotaia.

Quali danni vengono risarciti
Con la proceduta di Risarcimento Diretto vengono risarciti direttamente i:

  • danni subiti dal veicolo assicurato (senza limite di valore);
  • danni alle cose trasportate di proprietà del proprietario del veicolo e/o del conducente (senza limite di valore);
  • danni alla persona di lieve entità, subiti dal conducente del veicolo assicurato (per lesione di lieve entità si intendono quelle i cui postumi non sono superiore a 9 punti di invalidità permanente).

Quando è coinvolto un passeggero
I danni eventualmente subiti dai terzi trasportati devono essere gestiti secondo la procedura prevista dall’art. 141 del Codice delle Assicurazioni Private.
Il terzo trasportato deve quindi inviare la richiesta di risarcimento all’Impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro.
La Compagnia di Assicurazione in questione risarcisce i danni subiti dal terzo trasportato:

  • a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti;
  • nei limiti del massimale minimo di legge.

Per l’eventuale maggior danno il terzo trasportato si può rivolgere all’Impresa di assicurazione del responsabile civile a condizione che la copertura prestata dalla stessa sia superiore al massimale minimo di legge.

Richiesta di risarcimento
Se l’assicurato-danneggiato non si ritiene responsabile del sinistro, in tutto o in parte, dovrà rivolgere la richiesta di risarcimento al proprio assicuratore R.C. Auto mediante:

  • raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla propria Agenzia
  • consegna a mano presso la propria
  • telefax al numero
  • telegramma;

  
Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in 2 anni.
La richiesta di risarcimento deve contenere i seguenti elementi:

  • Data e luogo del sinistro
  • Nomi degli assicurati
  • Targhe dei due veicoli coinvolti
  • Denominazione delle rispettive Compagnie di assicurazione e numeri di polizza
  • Descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro
  • Codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento
  • Generalità di eventuali testimoni con indirizzo e recapito telefonico
  • Eventuale intervento degli Organi di Polizia

In caso di danni al veicolo o alle cose trasportate di proprietà del conducente e/o del proprietario del veicolo, si deve indicare anche il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate siano disponibili per la perizia volta ad accertare l'entità del danno.

In caso di lesioni personali del conducente, dovranno essere forniti anche i seguenti elementi:

  • Data di nascita ed attività lavorativa del danneggiato
  • Attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti
  • Dichiarazione, ai sensi dell’art. 142 del Codice delle Assicurazioni, di avere o di non avere diritto a prestazioni da parte di Enti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie
  • Reddito del danneggiato comprovato da idonea documentazione fiscale
  • L’eventuale consulenza medico-legale di parte con l’indicazione del corrispettivo professionista

Termini per l'offerta di risarcimento
Una volta effettuata la richiesta di risarcimento, la Compagnia dovrà formulare una proposta o motivarne il rifiuto entro:

  • 30 giorni, per i danni al veicolo ed eventualmente alle cose trasportate se il Modulo Blu è firmato da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti;
  • 60 giorni, per i danni al veicolo ed eventualmente alle cose trasportate in assenza del Modulo Blu a doppia firma;
  • 90 giorni, per le lesioni del conducente.

Richiesta di risarcimento incompleta
In caso di richiesta incompleta, la Compagnia di assicurazione può richiedere al danneggiato di fornire le necessarie integrazioni.
La Compagnia che gestisce la pratica è tenuta a segnalare tale necessità entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento.
I termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento o per la comunicazione dei motivi di mancata offerta rimangono sospesi fino alla data di ricezione delle eventuali integrazioni richieste.

Annullamento della procedura di risarcimento diretto
La Compagnia di Assicurazione che riceve la richiesta di risarcimento diretto ha l’obbligo di informare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento l’assicurato-danneggiato in merito ad eventuali motivi di inapplicabilità della procedura, entro il termine massimo di 30 giorni a partire:

  • dalla ricezione della domanda di risarcimento;
  • dall’acquisizione delle informazioni che rendono inapplicabile il risarcimento diretto.

In tal caso la Compagnia di Assicurazione comunica all’assicurato-danneggiato l’interruzione della procedura di risarcimento diretto e trasferirà alla Compagnia del veicolo responsabile sia la richiesta di risarcimento sia gli ulteriori elementi acquisiti nel corso dell’istruttoria.

Azione giudiziale diretta
L’assicurato-dannneggiato qualora l’Impresa di assicurazione a cui ha rivolto la richiesta di risarcimento del danno abbia respinto tale richiesta, non abbia comunicato l'offerta o il suo diniego nei termini previsti oppure non si sia giunti ad un accordo sull’offerta stessa - potrà esperire azione giudiziale diretta nei soli confronti della propria Compagnia di assicurazione.
Detta azione è proponibile soltanto quando:

  • siano trascorsi 60 giorni (in caso di danni solo ai veicoli)
  • siano trascorsi 90 giorni (in caso di lesioni di lieve entità)

decorrenti dal giorno in cui il danneggiato abbia chiesto alla propria Impresa di assicurazione il risarcimento del danno a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per conoscenza all’Impresa di assicurazione dell'altro veicolo coinvolto.
La Compagnia di Assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra Impresa di assicurazione, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato.
Come via alternativa a quella giudiziaria, l’assicurato-danneggiato può ricorrere anche alla procedura di conciliazione ANIA/Associazioni dei Consumatori: una procedura gratuita e non vincolante, in cui le Associazioni dei Consumatori aderenti all’iniziativa potranno risolvere i contrasti che riguardano i sinistri con danni fino a 15.000 euro.

Ulteriori informazioni e chiarimenti sulla procedura di conciliazione si trovano sul sito www.ania.it