Incidente Auto

Che cos'è la Conciliazione Paritetica?

La conciliazione può essere attivata per controversie relative a sinistri RCAuto la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000 euro.

Puoi attivare la conciliazione paritetica se:

  • hai presentato una richiesta di risarcimento del danno all’impresa e non hai ricevuto risposta entro i termini di legge*, oppure
  • hai ricevuto un diniego di offerta, oppure
  • non hai accettato, se non a titolo di acconto, l’offerta di risarcimento dell’impresa.

*Per il danno al veicolo e a cose: 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione da parte dell’impresa della richiesta di risarcimento, nel caso di presentazione della richiesta con allegato modulo di Constatazione Amichevole d’Incidente sottoscritto da entrambi i conducenti o da entrambi gli assicurati, compilato in ogni sua parte. 60 giorni decorrenti dalla data di ricezione da parte dell’impresa della richiesta di risarcimento, in caso di richiesta con allegato modulo di Constatazione Amichevole d’Incidente non sottoscritto da entrambi i conducenti o da entrambi gli assicurati.
Per il danno alla persona: 90 giorni dalla presentazione della documentazione medica da cui risulti possibile effettuare la valutazione delle conseguenze della lesione.

Inoltre:

  • non devi aver già incaricato altri soggetti a rappresentarti verso la Compagnia;
  • non devi aver già attivato la procedura di mediazione ai sensi del D. Lgs. 28 del 2010;
  • nei sinistri rientranti nell’ambito di applicazione della procedura di risarcimento diretto e della procedura di risarcimento del terzo trasportato, devi aver indirizzato la richiesta di risarcimento all’assicuratore tenuto alla gestione del danno.

Come si attiva la conciliazione paritetica
Per accedere alla procedura, puoi rivolgerti ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema (cfr. elenco sottoriportato), indirizzandole una richiesta di conciliazione tramite il modulo scaricabile qui di seguito, e allegando contestualmente copia della documentazione in tuo possesso (come ad esempio la richiesta di risarcimento, il modulo di Constatazione Amichevole d’Incidente e l’eventuale risposta ricevuta dall’Impresa). Tale procedura non comporta costi a tuo carico fatta salva l’eventuale iscrizione all’Associazione a cui conferirai il mandato.

Come funziona la conciliazione paritetica
Ricevuta la tua domanda di conciliazione, l’Associazione interpellata esamina le tue ragioni e valuta la fondatezza della richiesta.

Se l’Associazione ritiene fondata la tua richiesta:

  • entra in contatto telematicamente con noi
  • provvede alla costituzione di una Commissione di conciliazione composta da un nostro rappresentante e da un rappresentante dell’Associazione dei consumatori.
    La procedura di conciliazione ha una durata massima di 30 giorni.
  • In caso di esito positivo, il procedimento si conclude con la sottoscrizione di un verbale di conciliazione che ha efficacia di accordo transattivo;
  • in caso di esito negativo, viene redatto un verbale di mancato accordo, che ti verrà tempestivamente comunicato.

Ti ricordiamo, infine, che maggiori informazioni sulla procedura di conciliazione paritetica e sulle modalità per accedervi possono essere trovate sui siti delle Associazioni dei consumatori aderenti all’accordo qui di seguito riportati nonché sul sito dell’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici www.ania.it.

ACU www.associazioneacu.org
ADICONSUM www.adiconsum.it
ADOC www.adocnazionale.it
ALTROCONSUMO www.altroconsumo.it
ASSOUTENTI www.assoutenti.it
ASSOCONSUM www.asso-consum.it
CASA DEL CONSUMATORE www.casadelconsumatore.it
CENTRO TUTELA CONSUMATORI E UTENTI www.centroconsumatori.it
CITTADINANZA ATTIVA www.cittadinanzattiva.it
CODACONS www.codacons.it
CODICI www.codici.org
CONFCONSUMATORI www.confconsumatori.com
FEDERCONSUMATORI www.federconsumatori.it
LEGA CONSUMATORI www.legaconsumatori.it
MOVIMENTO CONSUMATORI www.movimentoconsumatori.it
MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO www.difesadelcittadino.it
UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI www.consumatori.it