Emergenza Casa

Cosa fare in caso di sinistro?

INCENDIO
DENUNCIA DEL SINISTRO
  • La denuncia deve essere fatta con raccomandata all’Agenzia presso cui si ha la polizza o alla Società entro 3 giorni da quando se ne ha avuta conoscenza o possibilità.
  • Attenzione: l’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro, come previsto dal Codice Civile (art. 1915), può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo.

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

  • Entro i 5 giorni successivi alla denuncia deve essere inviata una descrizione dettagliata dell’accaduto indicando le possibili cause, il momento dell’inizio del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Con riferimento a quest’ultimo aspetto va prodotto un elenco dettagliato delle cose distrutte o danneggiate indicandone la qualità la quantità e il valore.
    E’ utile a tal proposito mettere a disposizione eventuali fatture o ricevute che possano aiutare nella valutazione dei beni.
  • Dovranno essere conservate le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno.

In ogni caso, è indispensabile fare diretto riferimento a quanto previsto dalle condizioni di polizza”.

FURTO
DENUNCIA DEL SINISTRO
  • La denuncia deve essere fatta entro 24 ore da quando se ne è avuta conoscenza all’Autorità giudiziaria o di Polizia e alla Società.
  • In caso di sottrazione di titoli di credito sarà necessario denunciare l’evento anche ai debitori e esperire se necessario la procedura di ammortamento.
  • Attenzione: l’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro, come previsto dal Codice Civile (art. 1915), può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo.

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

  • Entro i 5 giorni successivi alla denuncia deve essere inviata una distinta particolareggiata delle cose sottratte distrutte o danneggiate indicandone la qualità la quantità e il valore.
    E’ utile a tal proposito mettere a disposizione eventuali fatture o ricevute ed anche fotografie che possano aiutare nella valutazione dei beni.
  • Dovranno essere conservate le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno.

In ogni caso, è indispensabile fare diretto riferimento a quanto previsto dalle condizioni di polizza

RESPONSABILITA' CIVILE
DENUNCIA DEL SINISTRO

La denuncia del sinistro deve essere fatta con raccomandata alla Società entro 3 giorni dal suo accadimento (6 giorni se avvenuto all’estero) o da quando se ne è avuta conoscenza. La denuncia deve contenere l’indicazione precisa del fatto, della data, del luogo, delle cause e delle conseguenze del fatto stesso, le generalità e l’indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni.

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
E’ necessario far pervenire alla Società notizia di ogni atto ritualmente notificato entro 5 giorni da quando l’assicurato lo ha ricevuto.

GESTIONE DELLA VERTENZA
La Società assume la gestione delle vertenze nominando, ove occorra, legali e tecnici. L’assicurato non potrà chiedere il rimborso delle spese per legali o tecnici che non siano da essa incaricati.

In ogni caso, è indispensabile fare diretto riferimento a quanto previsto dalle condizioni di polizza.

PROTEZIONE LEGALE
DENUNCIA DEL SINISTRO

La denuncia del sinistro deve essere fatta con raccomandata alla Società entro 3 giorni dal suo accadimento (6 se avvenuto all’estero) o da quando se ne è avuta conoscenza. La denuncia deve contenere l’indicazione precisa del fatto, della data, del luogo, delle cause e delle conseguenze del fatto stesso, le generalità e l’indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni.

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
E’ necessario far pervenire alla Società notizia di ogni atto ritualmente notificato all’assicurato tramite Ufficiale giudiziario entro i 5 giorni dalla notifica.

LIBERA SCELTA DEL LEGALE
Una volta presentata alla Società la denuncia di sinistro l’Assicurato indicherà l’eventuale legale o consulente tecnico di fiducia ma non potrà dare corso ad alcuna azione, effettuare transazioni o addivenire alla definizione della vertenza senza il preventivo benestare della Società.

In ogni caso, è indispensabile fare diretto riferimento a quanto previsto dalle condizioni di polizza